Articolo del 01/10/2015 10:10:51 di Cantù Ambrogio

La sicurezza nei Cantieri delle opere a verde – Parte II

Piccoli cantieri privati

Categoria: Giardinaggio

Nel precedente articolo ci eravamo lasciati parlando di piccoli cantieri, dopo aver distinto le opere pubbliche o private in cantieri di servizi e cantieri di lavori.

Ricordiamo quindi che il D. lgs. 81/’08 si riferisce espressamente a lavori e che l’allegato X fa riferimento a particolari lavori ritenuti cantieri, senza dettagliare nello specifico l’opera a verde, di qui il dubbio di molti se considerare le opere a verde in genere un “cantiere temporaneo o mobile”.

Per quanto concerne piccoli cantieri privati di importo inferiore a 100.000,00 Euro non soggetti a permesso di costruire, in presenza di più imprese le funzioni del CSP (coordinatore per la progettazione) possono essere svolte dal CSE (coordinatore per l’esecuzione dei lavori) (art 90 comma 11), cambia cioè poco per il nostro giardiniere, infatti sarà lo stesso CSE a redigere il piano di coordinamento a posteriori rispetto al contratto.

Quando, invece, si prevede la presenza di un’unica impresa, pur trovandosi in un cantiere Temporaneo o mobile non è prevista la stesura del PSC (piano di sicurezza e di coordinamento), questo direi che è il classico caso dei piccoli lavori di giardinaggio privato, dove un adeguato POS (Piano operativo per la sicurezza)  soddisfa le prescrizioni.

L’art. 94 precisa anche che se ad eseguire i lavori è un lavoratore autonomo, quindi ipotizziamo un artigiano, il classico tree climber che deve potare o abbattere l’albero, allora non è richiesto neanche il POS.

Più complesso il caso in cui il Giardiniere, in veste di impresa mandataria, chiami nel suo cantiere un tree climber per lavori specialistici in quota: bene, il tree climber, come lavoratore autonomo, è di fatto un subappaltatore e se i lavori a verde li consideriamo cantieri temporanei mobili in teoria ci vorrebbe un PSC e un coordinatore, sicuramente un impegno e un costo fuori luogo.

Il PSC, in sintesi, coordina l’operato delle imprese presenti in cantiere al fine che le due singole imprese, ognuna attenta ai propri rischi, non interferiscano le une con le altre, non causino danni a terzi all’interno e all’esterno del cantiere, e non siano soggette a rischi provenienti dal cantiere o fuori del cantiere.

In pratica l’importanza del piano di sicurezza e di coordinamento risiede nella valutazione dei rischi interferenti e di sovrapposizione, ogni impresa con il suo POS è pienamente a conoscenza dei rischi delle sue attività nel cantiere e avrà, quindi, ad esempio, valutato i rischi di un abbattimento di alberi all’interno del parco pubblico di Via Mario Rossi e della conseguente fresatura della ceppaia; in tali fasi operative sarà suo compito avere le previste certificazioni per l’uso di piattaforme o per lavori con funi, incaricare il preposto e organizzare il suo cantiere nel rispetto delle regole.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ha, rispetto al POS, la capacità di vedere tale operazione all’interno di un contesto più ampio. Il PSC deve valutare, per esempio, se dall’esterno del cantiere vi siano dei rischi per il giardiniere (presenza di un fiume nelle vicinanze dell’area dei lavori, presenza di una fabbrica con emissioni fastidiose o vie a traffico intenso), dovrà anche valutare se lo stesso giardiniere possa essere causa di rischi verso ciò che c’è all’esterno del cantiere (la presenza di passaggi pedonali o l’organizzazione dei mezzi all’ingresso / uscita dal cantiere).

In tale contesto l’impresa affidataria, cioè il Giardiniere capofila, deve quindi uniformarsi al piano di coordinamento per la sicurezza (PSC) redatto dal Coordinatore incaricato, e dovrà produrre il proprio piano operativo per la sicurezza (POS), ossia una valutazione dei rischi delle proprie attività previste in quello specifico cantiere.

Il POS dovrà nascere dalla attenta lettura del PSC; sarà, inoltre, obbligo del datore di lavoro recepire e verificare la congruenza dei piani operativi delle imprese esecutrici (subappalto o artigiani) rispetto al proprio e ciò prima di trasmettere tali piani al Coordinatore.

In tali cantieri, quindi, le imprese in subappalto e i prestatori d’opera, anch’essi in subappalto, dovranno tutti essere a conoscenza delle prescrizioni del PSC e, a cascata inversa, ogni appaltatore dovrà recepire il POS del suo subappaltatore e coordinarlo con il proprio POS, per consegnare il tutto al coordinatore, che dovrà verificarne l’adeguatezza.

Altro caso particolare è quello che prevede, nell’ambito dei pubblici appalti, la stesura del Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS), che viene predisposto a cura dell’appaltatore giardiniere come piano sostitutivo del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), quando questo non sia previsto. Nel caso, infatti, di affidamento delle opere a un’unica impresa non è previsto il PSC e sarà, quindi, la stessa impresa a presentare un PSS (che conterrà anche il POS), un vero piano sostitutivo del PSC.

In caso di cantieri temporanei mobili le parti in causa saranno le seguenti:

  • Il Committente,
  • Il Responsabile dei Lavori,
  • Il Coordinatore in materia di sicurezza,
  • Il Lavoratore autonomo,
  • L’Impresa affidataria,
  • L’impresa subappaltatrice;

ogni parte dovrà rispettare i suoi obblighi ed esigere i propri diritti, il tutto come disposto dal Titolo IV capo I del Testo unico n. 81/2008.

Anche nel caso di Cantieri mobili il committente o il responsabile dei lavori si dovrà tutelare e quindi anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo dovrà, come in parte già detto, verificare l’idoneità tecnica dell’impresa, secondo quanto previsto dall’Allegato XVII, con alleggerimenti burocratici per cantieri che prevedano lavori non a rischio (allegato XI) e una entità presunta < a 200 uomini giorno; in pratica in cantieri di modesta entità e a basso rischio è ammessa l’autocertificazione come snellimento burocratico.

Buona sicurezza a tutti!

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