Articolo del 01/10/2015 10:10:18 di Cantù Ambrogio

La sicurezza nei Cantieri delle opere a verde – Parte I

Luoghi di lavoro all’interno della azienda del committente

Categoria: Giardinaggio

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con l’approvazione definitiva nel luglio 2009 del decreto “correttivo” (D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106) al Testo unico n. 81/2008, ha completato il lungo iter di riforma iniziato nel 2007, adeguando l’Italia agli standard normativi internazionali ed europei; si è trattato di un passo fondamentale per perseguire l’obiettivo posto dall’Unione Europea di ridurre del 25% gli infortuni sul lavoro entro il 2012.

Invero è il settore edile quello dove si verificano il maggior numero di infortuni, anche mortali, il settore dei lavori sulle opere a verde resta, quindi, spesso subordinato dovendo derivare casistiche prescrizioni e normative da un settore completamente differente, con enormi difficoltà interpretative. Proviamo, quindi, con queste poche righe, a ipotizzare situazioni reali di cantieri a verde, tralasciando gli adempimenti ed i rischi legati alle singole operazioni d’impresa, cercando di calare nel cantiere a verde alcuni degli adempimenti generali previsti.

Per quanto concerne i contratti d’appalto o d’opera (per capirsi: quando l’impresa o il lavoratore presta servizio fuori dalla sua sede), il Dgls 81/’08 prevede due possibili ubicazioni dell’attività:

  • presso luoghi di lavoro all’interno della azienda del committente (Titolo I Art.26);
  • presso cantieri temporanei o mobili (Titolo IV Art.89).

Nel primo caso ci si trova nella realtà in cui ci sia affidamento di lavori a verde all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della azienda del committente, o di una singola unità produttiva della stessa, ipotizziamo il giardino di una fabbrica o di una azienda.

In questo caso il datore di lavoro committente dovrà verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi (i nostri giardinieri), le quali dovranno produrre adeguata documentazione inerente le capacità organizzative, la forza lavoro e la disponibilità di macchine; il committente infatti deve poter dimostrare di aver scelto un’impresa adeguata alle mansioni previste.

Lo stesso Committente inoltre chiederà all’impresa il Durc (documento unico di regolarità contributiva) ed il DVR (documento sulla valutazione dei rischi), infatti il padrone di casa, ovvero il committente, è ritenuto responsabile in solido con l’impresa (il giardiniere) per eventuali mancanze nella tutela della sicurezza dei lavoratori.

Chiedere e verificare che il giardiniere sia in regola con i versamenti previdenziali previsti, e che sia stata eseguita la prevista valutazione dei rischi (DVR) è quindi importante alleggerimento di responsabilità per il Committente.

In pratica se il nostro giardiniere risulta non essere in regola con quanto previsto dalla norma, eventuali danni subiti dai suoi dipendenti saranno a suo carico come datore di lavoro ed a carico del committente che ha commissionato le opere, cioè il responsabile dell’azienda ospitante.

Inoltre essendo all’interno di una realtà produttiva sarà onere del Committente datore di lavoro promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le attività del giardiniere ospite e l’attività produttiva della azienda ospitante, tale documento è il DUVRI che quindi ha la funzione di indicare al giardiniere quali sono i rischi connessi a quella realtà produttiva a lui estranea.

L’art. 26 prescrive infine l’importanza della quantificazione economica dei costi legati alla sicurezza che devono restare esclusi da eventuali sconti o ribassi d’asta effettuati e l’obbligo dell’uso della tessera di riconoscimento individuale che deve essere sempre esposta.

Diversa realtà è quella dei cantieri, e qui nasce una grossa perplessità poiché l’art 89 definisce per “cantiere temporaneo o mobile” qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco viene riportato dall’allegato X come segue:

‘I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.’

Sembrerebbe quindi evidentemente escluso un qualsiasi cantiere di lavoro pubblico o privato, dove si abbattano alberi o dove si piantino o si potino alberi e arbusti, insomma sembrerebbe che il classico cantiere di realizzazione del verde, in assenza di opere edili, non sia un cantiere Temporaneo o mobile.

Resta però il fatto che nella pubblica amministrazione spesso il Responsabile del procedimento (Rup) in veste di Responsabile dei Lavori per la sicurezza, con lo scopo di garantire la massima tutela per i lavoratori, sia portato ad eccedere in sicurezza.

Per questo motivo quindi troviamo molti pubblici appalti in cui le opere a verde vengono assimilate a veri e propri cantieri Temporanei o mobili con tutto quello che ne consegue.

La giustificazione di tale scelta è spesso legata alla probabile presenza di più imprese, fattispecie in cui l’art 90 comm3 prevede per i cantieri temporanei mobili quanto segue….”Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.”

Permane, quindi, tuttora l’incertezza che un cantiere a verde senza opere edili in caso di presenza di più imprese, necessiti per norma di un piano di coordinamento per la sicurezza; resta comunque il fatto che sempre più cantieri di opere a verde prevedano, anche giustamente a mio parere, che tale elaborato con i conseguenti adempimenti, sia una parte importante del contratto d’appalto.

Una particolare distinzione potrebbe essere fatta per gli appalti di servizi, infatti sempre più diffusa è la tendenza di appaltare le opere manutentive del verde pubblico cittadino come servizi tramite i famosi Global Service.

In questo caso trattandosi di Servizi e non di Lavori, il dubbio sulla liceità di considerarli cantieri temporanei cade, infatti l’art. 89 parla chiaramente di Lavori.

È altresì vero che spesso le medesime tipologie di lavoro (potature, diserbi, abbattimenti) sono invece appaltate come Lavori con un iter proprio dei lavori pubblici che parte dal piano triennale delle opere pubbliche e termina con l’approvazione del Progetto esecutivo; ergo se tutto l’iter autorizzativo considera l’opera un lavoro, è legittimo pensare che di lavori si tratti.

Quindi ad oggi se le opere a verde sono appaltate come servizio non sono considerate lavori e quindi esulano dal Titolo IV, mentre se le medesime opere vengono appaltate come lavori spesso vengono fatte rientrare nell’ambito dei Cantieri Temporanei o mobili.

Questo è ciò che accade oggi nella Pubblica Amministrazione anche se può sembrare strano.

Resta sempre il caso classico in cui le opere siano sia edili che di giardinaggio e che quindi ci sia in cantiere l’impresa edile ed il giardiniere, in questa condizione non ci sono dubbi siamo in un cantiere temporaneo o mobile con tutto ciò che ne consegue.

Come già accennato, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione (CSP) che dovrà redigere il PSC (piano di sicurezza e di coordinamento) e prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE), salvo che il cantiere si a di modeste dimensioni….

Ma questo è un altro articolo…

La seconda parte dell’articolo è qui

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