Definire il valore economico di un vecchio albero è un’operazione complessa ma fattibile grazie ad apposite procedure estimative, che rendono anche possibile la monetizzazione del danno causato da una potatura errata, da uno scavo, da un urto meccanico, da un’intossicazione chimica o qualsiasi altro danneggiamento subito dall’albero.
Furono gli agronomi svizzeri, negli anni ’60, a introdurre un metodo estimativo che poi si è diffuso con alcuni adattamenti in Francia, Germania e in Italia.
La valutazione economica di un albero ornamentale elaborata sulla base del metodo svizzero originale tiene conto dei seguenti parametri:
Nel caso morte procurata dell’albero la valutazione del danno si ottiene moltiplicando il valore integrale dell’albero per i parametri di rivalutazione.
Nel caso in cui il danno subito non sia tale da compromettere le funzioni vitali la sua quantificazione si calcola con il differenziale tra il valore economico dell’alberatura prima e dopo il danno.
Il metodo estimativo tedesco risulta un po’ più articolato di quello svizzero, seppur concettualmente identico; anche in questo metodo il valore base dell’albero è ricavato dal valore di mercato e i parametri vengono riformulati nei seguenti:
L’esperienza italiana ha suggerito infine alcune modifiche al metodo svizzero, messe a punto dall’Università di Agraria di Milano nel 1988 e oggi adottate frequentemente nelle nostre realtà.
Le principali cause di danneggiamento delle alberature sono le potature scorrette (pagate dal cliente, inconsapevole, come servizio) o lavori stradali condotti in prossimità delle radici.
A monte del problema risiede spesso l’ignoranza di chi lavora.
Nei casi in cui si voglia accertare un danno e chiederne il risarcimento la parte lesa deve produrre una perizia timbrata e firmata da un professionista iscritto all’albo e rivalersi sul responsabile che, quasi sempre, nega qualsiasi addebito, giustificandosi nei modi più variopinti, quasi mai ammissibili.
In caso di mancata accettazione della richiesta di risarcimento consegue un’azione legale, che può richiedere l’affidamento a un professionista di una CTU (Consulenza Tecnica di Ufficio) da parte del Tribunale per la stima del danno, che il perito incaricato determina e quantifica. Una volta prodotta la stima, le parti possono accordarsi, diversamente il giudice quantifica il risarcimento economico che spetta alla parte lesa.
Ben che vada, queste situazioni fanno sempre male al portafoglio di qualcuno (oltre che ai nostri alberi): non sarebbe più semplice ricordarsi che l’albero non è un oggetto di arredo ma un essere vivente con precise esigenze e sensibilità biologiche?
L’impresa del verde e il progettista dovrebbero sempre ricordarlo bene.