Articolo del 25/09/2015 17:05:44 di Delloste Luigi

Sicuramente al sicuro! La sicurezza dei lavoratori nei cantieri del verde

Prevenire l’infortunio sensibilizzando (educando) l’addetto attraverso l’informazione

Categoria: Giardinaggio

Che cosa fare per lavorare in modo corretto e adeguato nel cantiere del verde dove la sicurezza è un concetto da acquisire e comprendere del tutto e grazie al quale l’operatore e il suo datore di lavoro possono realizzare tutte le lavorazioni, dalle più semplici alle più articolate, alle più pericolose, rispettando i criteri ampiamente illustrati dalla normativa vigente?

Già da molti anni si può osservare quanto la normativa in materia abbia valutato l’importanza del comparto della sicurezza nel mondo del lavoro, e, sicuramente, negli ultimi decenni si assiste a una sempre migliore sensibilità verso l’attenzione posta a informare, formare e ora anche addestrare l’operatore. Non solo l’operatore ma anche il datore di lavoro, che vede gli obblighi di legge più accentuati, severi e nelle prescrizioni e anche nelle sanzioni.

Gestire la sicurezza degli operatori, in forza presso una azienda privata, piccola o grande, o occuparsi di coordinare la sicurezza presso grandi aziende o enti pubblici, oggi richiede la conoscenza di una materia articolata e assai dinamica nel suo continuo evolversi. Si tratta di leggi, decreti, regole, norme che in qualche modo interagiscono con la nostra vita quotidiana nell’operare, ai fini della sicurezza dell’operatore e della fruizione in senso lato.

Partirei, in questa breve trattazione (che non potrà ovviamente essere esaustiva per ragioni di spazio) e disamina di un argomento così periglioso e scostante (l’antinfortunistica) da alcuni concetti fondamentali, la cui semplice citazione, pur senza un’analisi approfondita, credo possa già essere in qualche modo d’aiuto per i lettori.

Il primo che inserisco nella lista è di rilevante interesse: ricordiamoci che si fa prevenzione in ogni momento della vita, si cerca sempre di prevenire in modo da ‘evitare’ il problema, e questo aspetto della vita ce lo portiamo appresso davvero sin dai primi giorni…

Prevenzione,

generalmente questo termine si riferisce al ‘venir prima’, all’anticipare un evento o una situazione di disagio, di pericolo. Molteplici sono le definizioni attribuite alla parola prevenzione, nei diversi ambiti perché molteplici sono le componenti coinvolte. Al tempo stesso, nel nostro Paese il concetto di prevenzione ha subito l’evoluzione del clima culturale che ha ispirato dapprima modelli medico-biologici (anni ’70), poi medico-sanitari (anni ’80), fino all’utilizzo della sociologia e delle teorie psicologiche, valorizzando gli aspetti individuali, relazionali ed educativi (da metà degli anni ’90).

Prevenire racchiude un grande significato nel lavoro, permette di accrescere la consapevolezza dell’operatore sui rischi e anche sui diritti e doveri a riguardo dell’antinfortunistica; il nuovo Testo unico sulla sicurezza dell’operatore (D.Lgs. n. 81/2008, modificato e integrato dal D.Lgs. 106/2009) raccoglie in modo organico tutta la normativa relativa all’igiene e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche se i concetti fondamentali sono già espressi tutti nel Codice Civile (art. 2087), e nella Costituzione Italiana (artt. 32, 35, 41).

Infortunio (improvviso, violento, rapido),

La velocità con cui accade l’evento è di molto maggiore rispetto alla normale capacità di ricezione dello stimolo esterno e alla conseguente elaborazione della risposta da parte del sistema nervoso centrale con successivo invio del messaggio agli organi periferici (30/45 centesimi di secondo sono i tempi normali dell’operazione). La verifica di tali caratteristiche permette di comprendere quanto sia necessario mantenere sempre molto elevata la soglia di attenzione a ciò che si fa; riassumendo: il lavoratore è al tempo stesso obiettivo della tutela, ma anche strumento della stessa e deve sentirsi personalmente responsabilizzato mentre svolge le proprie mansioni.

Si parla di infortunio in tutti i casi di eventi dannosi avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporti astensione dal lavoro per più di tre giorni.

Sensibilizzazione ed esempio,

si attuano attraverso l’informazione e la formazione, la consultazione e la partecipazione;

grazie al decreto legislativo 81/2008 si introduce un nuovo elemento fortemente caratterizzante: l’addestramento, che si riferisce all’acquisizione di conoscenze, abilità e capacità come risultato di un insegnamento o della pratica ad una certa disciplina. Costituisce il centro dell’apprendimento all’interno della formazione professionale nell’ambito del suo sviluppo;

Prevenire l’infortunio sensibilizzando (educando) l’addetto attraverso l’informazione.

 (concetto molto simile alla prossima citazione)

Crescere il proprio figlio in un’educazione che gli permetta in seguito di agire nella soluzione dei propri problemi in modo consapevole.

Troppi infortuni ancora oggi, pur nella larghissima diffusione del sapere e dell’informazione su tale materia, sono presenti nel teatro del lavoro italiano e quanti infortunati ancora vivi debbano influire sulla società tra il recupero delle loro funzioni e il sostentamento nello stesso periodo se non oltre. Cinismo a parte, nella media dei casi, farsi male e sopravvivere costa di più che morire, per la società che resta e deve dare assistenza. Questi dati poco confortanti non sono solo italiani, ma si riscontrano, pur con bilanciamenti anche differenti, in tutto il resto dell’Europa. Si evince quanto, nonostante l’impegno tecnologico e politico, ci sia ancora da fare per raggiungere un livello accettabile (quale sarà mai… non è giusto morire sul lavoro…: c’è forse un luogo giusto?). Nonostante assistiamo a una sempre maggiore diffusione della segnaletica informativa (ridondante e irrazionale in alcuni casi) nei luoghi di lavoro, parallelamente si verifica un’accresciuta noncuranza della stessa e delle informazioni contenute da parte degli operatori coinvolti.

‘uomo avvisato mezzo salvato’

Per meglio comprendere le parti che interessano gli obblighi e le responsabilità del datore di lavor,o e quindi a ricaduta dell’operatore, dobbiamo entrare più nel dettaglio del nuovo Testo Unico sulla sicurezza:

art. 2 – nelle varie definizioni, troviamo termini quali ‘norma tecnica’, ‘buona prassi’, ‘addestramento’, che ci permettono di capire come si consideri sempre più importante il lavoro di continuità nella gestione della sicurezza, cioè quotidiano, dove vengono ribaditi gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori.

art. 15 – Misure generali di tutela, riprende i concetti che già costituivano il cardine del D.Lgs. n° 626/94, viene ribadita la necessità dell’informazione e formazione(oggi più che mai sentite, visto l’aumento dei lavoratori extracomunitari), la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, l’importanza della regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti.

art. 16 e segg. – entrano nel merito delle deleghe di funzioni dal datore di lavoro ai dirigenti, che possono essere coinvolti, più che in passato, nelle responsabilità relative alla gestione della sicurezza.

art. 26 – ribadisce la necessità di una corretta valutazione di rischi dovuti ad interferenze, qualora più ditte operino sullo stesso cantiere; ciò comporta un notevole appesantimento burocratico nella redazione dei DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti).

Nella valutazione dei rischi vengono introdotti a pieno titolo i cosiddetti Rischi di natura psicosociale; rientrano dunque le seguenti nuove tipologie di rischio:

  • lo Stress-lavoro correlatoche si manifesta con stati di affaticamento, sensazione di sfiducia;
  • le Discriminazionisituazione in cui una persona, o un gruppo, è trattato meno favorevolmente di un’altra in condizioni analoghe;
  • le Molestiesituazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso essenzialmente al sesso di una persona, avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo;
  • Burn outtermine introdotto per indicare un quadro sintomatologico caratterizzato da affaticamento, logoramento, insoddisfazione, perdita di entusiasmo e interesse per la propria attività lavorativa; si riscontra prevalentemente in soggetti che svolgono attività professionale a carattere sociale, dal cui operato può dipendere il benessere di altri soggetti.
  • Mobbingconsiste in una serie di comportamenti miranti alla violazione della dignità di un soggetto vittima: è un fenomeno che riguarda i rapporti interpersonali all’interno dei luoghi di lavoro, in cui una o più persone vengono fatte oggetto di violenza e molestie, quasi sempre con intento persecutorio ed intenzionalità lesiva, in modo sistematico e con modalità diverse.

 Viene ulteriormente valorizzata la figura del R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)Tutti i ruoli del Servizio Prevenzione e Protezione devono essere ricoperti da personale opportunamente formato e informato in corsi specifici, come prescritto dal D. Lgs. n° 195/03.

- La Sorveglianza sanitaria, oltre all’accertamento dell’idoneità del singolo lavoratore alla specifica mansione, prevede, da parte del medico competente, anche la verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, soprattutto per le categorie a rischio, quali autisti di mezzi pubblici, il cui scorretto comportamento può causare gravi o irreversibili danni e/o lesioni ai cittadini che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico; altri lavoratori a rischio sono tutti coloro che operano in quota, con rischio di caduta da un’altezza superiore a 2 m. (es. potatori su cestello o in tree climbing;. antennisti, chi ripara cornicioni, tetti, ecc.).

- La formazione e l’informazionecostituiscono due aspetti irrinunciabili, anzi sempre più importanti ai fini della prevenzione, tenuto conto che sta aumentando il numero di lavoratori extra-comunitari o provenienti dai paesi dell’est europeo.

-  Altro punto cruciale riguarda il corretto e continuativo uso dei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individualeche devono sempre rispondere a tre requisiti fondamentali: devono essere idonei, adeguati appropriati.

- Tutta la parte relativa ai P.S.C. (Piani di Sicurezza e Coordinamento) che faceva capo al D.Lgs. n° 494/96 (recepimento Direttiva cantieri) è confluita in questo Testo Unico, mantenendo tutte le caratteristiche già definite in precedenza. Lo stesso dicasi per l’uso delle scale, dei ponteggi, della segnaletica di cantiere, ecc.

Nonostante le leggi siano sempre più perfezionate, si assiste alla mancanza di educazione al lavoro e ignoranza diffusa sulla materia. Troppo spesso si vedono cantieri dove la mancanza dei D.P.I. pare essere nella normae individui, presenti in cantiere che poco hanno a che vedere con ciò che di legittima aspettativa ci si prefigge. Poi, dietro l’angolo vuoi la malattia professionale, vuoi l’infortunio qualcosa rischia sempre di accadere.

Sanzioni

Ancora una descrizione dell’aspetto conclusivo della legge, ricordando quali sono i canoni della colpa: negligenza, imprudenza e imperizia, dove anche uno solo dei tre è sufficiente per l’impianto accusatorio.

Rispettando il criterio della proporzionalità, delle tipologie e delle gravità (disposto dalla Legge delega), il nuovo testo legislativo prevede, come sanzioni penali, quelle di natura esclusiva (arresto), quelle di natura alternativa (arresto e ammenda) e quelle di sola ammenda; mentre, per le sanzioni amministrative, quelle pecuniarie. La graduazione delle sanzioni, in relazione alle violazioni più gravi, segue il criterio posto a cardine dell’intero nuovo decreto legislativo: la centralità e rilevanza del processo di valutazione dei rischi e del corrispettivo documento (DVR.) Un’azienda che non procede alla valutazione dei rischi o che non redige il DVR in modo adeguato e corretto, a partire dalle parti più rilevanti di questo, deve essere fortemente punita, nella persona del datore di lavoro. In questo senso, il legislatore prevede la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda (da 4 a 8 mesi o da 4.000 a 12.000 euro) in caso di mancata valutazione del rischio o di inadeguata redazione del DVR, nelle parti essenziali, compresa la nomina del RSPP. Tali sanzioni di natura alternativa, si commutano in sanzioni di natura esclusiva di solo arresto (da sei mesi ad un anno e sei mesi) nei soli casi in cui le violazioni suddette vengano ad essere compiute da parte di datori di lavoro di particolari tipologie aziendali, dove l’esposizione a rischio è più alta che in altre realtà aziendali. In questi casi, premiando con una lieve riduzione di pena la disponibilità da parte del datore di lavoro di ripristinare le regolari condizioni di lavoro e di ottemperare alla valutazione dei rischi non svolta o di redigere il documento per le parti essenziali carenti, l’arresto viene commutato, dietro richiesta espressa dell’imputato al giudice, con una pena consistente nel pagamento di una somma non inferiore ad 8.000 euro e non superiore a 24.000 Euro.

Condizioni, quest’ultime, che non si attivano, però, nel caso in cui le violazione (suddette) abbiano avuto un contributo causale nel determinare un infortunio sul lavoro o quando il soggetto responsabile abbia già a suo carico una condanna definitiva per la violazione di norme in tema di prevenzione o, ancor più, quando sia colpevole di reati come l’omicidio colposo o le lesioni personali colpose (artt. 589, 590 c.p.), relativamente sempre alla sfera della salute e sicurezza sul lavoro.

Di ulteriore grande novità e rilievo anche la sanzione penale dell’ammenda da 5.000 euro a 15.000 euro a carico del datore di lavoro nel caso di redazione del DVR con mancato rispetto delle modalità previste espressamente dal decreto; in particolare la mancata collaborazione con l’RSPP, con il medico competente o senza un’adeguata procedura di consultazione dell’RLS.

Conclusioni

Purtroppo, si riscontra che, a fronte di una sovrabbondanza di corsi di formazione, si moltiplicano in ogni sede, si assiste ancora a una profonda disattenzione al tema della sicurezza, nella quotidianità dei vari ambienti di lavoro. Questo atteggiamento negativo deve essere superato, si deve urgentemente smettere di considerare il problema sicurezza solo all’insegna della paura, a favore della crescita completa di un atteggiamento di consapevolezza, l’unico che può veramente sortire risultati positivi e consentire a ogni lavoratore di ritornare a casa al termine della propria giornata lavorativa “tutto intero”, nel corpo e nella mente.

Fare e gestire la sicurezza ha un significato che richiede coscienza e fiducia, non solo nelle istituzioni ma anche nell’incrollabile fede biologica della sopravvivenza.

… ogni giorno dove il lavoro mi attende, esco di casa per raggiungerlo lasciando i miei cari, e, alla sera, al ritorno, dopo le fatiche e i pericoli della giornata, ancor prima di giungere, pregusto il sorriso e il calore del mio focolare…’

Ringrazio per l’indispensabile apporto tecnico l’amico Alberto Vanzo

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