La Camera ha approvato il 15 luglio scorso il testo della legge sull’agricoltura sociale, che vuole essere un quadro di riferimento normativo in Italia, dove esistono molte leggi regionali disomogenee e le attività si sono sviluppate, in assenza di riferimenti normativi specifici, per l’affermarsi di forme di collaborazione tra agricoltori e mondo del sociale.
Il testo di legge arricchisce il panorama delle attività connesse a quella agricola esercitate dall’agricoltore (ex art. 2135 cod. civ.) inserendo ulteriori forme di attività:
- l’inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili
- le prestazioni e attività sociali e di servizio, volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili alla collettività locale, svolte attraverso l’utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell’agricoltura ( specifica menzione viene riservata, tra queste, agli agri-nido e agri-asilo, nonché all’accoglienza e soggiorno di persone in difficoltà);
- le prestazioni di servizi terapeutici per il miglioramento delle condizioni di salute e delle capacità sociali, emotive e cognitivi dei soggetti beneficiari delle prestazioni;
- le attività finalizzate all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio,anche attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale.
Si è voluta mantenere ferma la centralità dell’agricoltura tenendo, altresì, in considerazione anche altre realtà consolidate nel tempo ed espressione della cooperazione sociale, infatti le citate attività possono essere svolte dall’imprenditore agricolo ma anche dalle cooperative sociali.
Presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali verrà istituito l’Osservatorio sull’agricoltura sociale a cui verrà delegato il compito di elaborare le linee guida.
Sono previsti interventi di sostegno per le imprese riconosciute, iscritte in un elenco ufficiale costituito a livello regionale, che si concretano nella possibilità per le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere, di inserire come criteri di priorità per l’assegnazione delle gare di fornitura, la provenienza dei prodotti agroalimentari da operatori di agricoltura sociale; per i comuni, di prevedere specifiche misure di valorizzazione dei prodotti in esame nel commercio su aree pubbliche; per gli enti pubblici territoriali e non, di prevedere criteri di priorità per favorire lo sviluppo delle attività in esame nell’ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli; per gli enti pubblici territoriali, di poter dare inconcessione a titolo gratuito anche agli operatori dell’agricoltura sociale i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.
La norma stabilisce che nei piani regionali di sviluppo rurale vengano definiti specifici programmi finalizzati allo sviluppo dell’impresa di agricoltura sociale; un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze definirà i criteri e i requisiti per l’accesso a ulteriori agevolazioni e interventi di sostegno.
Secondo il vice ministro alle Politiche agricole, Andrea Oliviero, con l’approvazione definitiva di questa legge l’agricoltura sociale si candida a essere uno degli strumenti di promozione di welfare rurale.
Il testo è atteso per l’approvazione in Senato entro la fine dell’autunno.