Articolo del 08/10/2015 15:03:56 di . . .

Gli olivi colpiti da Xylella fastidiosa dovranno essere rimossi e distrutti

lo dice una normativa della CE

Categoria: Agricoltura

La Commissione Europea ha emanato il 23 luglio una normativa per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa, un batterio  (qui un articolo di Luigi Strazzabosco che ne parla) le cui piante ospiti sono state individuate in OleaCatharanthusNeriumPrunus , VincaMalvaPortulacaQuercus e Sorghum.

Gli Stati membri devono effettuare ispezioni annuali per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo specificato nel loro territorio sulle piante specificate e su altre piante potenzialmente ospiti; il risultato di tali ispezioni deve essere comunicato alla Commissione e agli Stati membri entro il 31 dicembre di ogni anno.

Nei luoghi in cui si è accertata la presenza di Xyllela fastidiosa si deve provvedere adelineare le zone infette, comprendenti tutte le piante individuate come contagiate, tutte le piante che presentano sintomi tali da indicare una possibile infezione e tutte le altre piante che possono essere contagiate a causa della loro vicinanza alle piante infette oppure perché ottenute da queste ultime; a tale area si aggiunge una zona cuscinetto di almeno 2.000 m, che può essere ridotta a 1.000 se il livello di presenza del batterio sia inferiore allo 0,1%.

Le piante infette devono essere rimosse al più presto insieme a quelle che presentano sintomi tali da indicare la possibile infezione e a tutte le piante che sono state individuate come probabilmente contagiate: la rimozione si effettua in modo da impedire che rimanga materiale appartenente alle piante rimosse e prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell’organismo specificato durante e dopo la rimozione. Una volta rimosse, le piante intere, le parti di piante, qualsiasi materiale vegetale derivante dalla potatura delle piante specificate e di piante appartenenti allo stesso genere delle piante contagiate e il legname devono essere distrutti in situ o in un luogo vicino, situato all’interno della zona delimitata e appositamente designato. La distruzione  deve essere effettuata in modo adeguato a prevenire la diffusione di Xylella fastidiosa.

È vietata la piantagione di piante specificate e piante appartenenti allo stesso genere delle piante contagiate in siti che non sono a prova di vettore, a tale scopo vengono effettuati monitoraggi intensivi.

La norma stabilisce altresì che l’opinione pubblica debba essere informata sulla pericolosità dell’organismo e sulle misure adottate per impedirne la diffusione.

Viene anche disposto che il trasporto di piante che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona infetta è possibile solo previo ottenimento di un passaporto delle piante, redatto e rilasciato in conformità alla direttiva 92/105/CEE della Commissione, e al di fuori della stagione di volo dei vettori noti dell’organismo oppure in contenitori o imballaggi chiusi.

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