Articolo del 09/10/2015 22:10:43 di . . .

La Lombardia e la condizionalità

Categoria: Agricoltura

La Condizionalità rappresenta l’insieme di regole e comportamenti, definiti come Criteri di Gestione Obbligatori e Buone Pratiche Agronomiche e Ambientali, che l’azienda agricola deve rispettare al fine di ricevere gli aiuti di reddito previsti da parte dell’Unione Europea.

Le norme si articolano in 4 campi di applicazione:

  1. Ambiente;
  2. Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali;
  3. Igiene e benessere animale;
  4. Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali.

Dal 2005, anno in cui sono state introdotte, le Aziende Agricole conoscono e applicano le regole, nate come necessità di costituire uno dei punti fondamentali della riforma della Politica Agricola Comune (PAC) al fine di adeguare le direttive del settore agricolo agli squilibri dei mercati nazionali e internazionali, nonché alle esigenze finanziarie del bilancio dell’Unione Europea e alle aspettative dei cittadini – consumatori. Di fatto una risposta per difendere la qualità e la sostenibilità agricola nei confronti di una società che chiede sempre più insistentemente servizi di tutela sulla sicurezza alimentare e valorizzazione del territorio.

L’obiettivo della Condizionalità può essere riassunto sinteticamente come il voler rendere evidenti gli effetti positivi che l’agricoltura produce per la collettività.
mais

Gli impegni a carico delle imprese Agricole sono in funzione della tipologia dell’azienda, della sua localizzazione e delle colture praticate e sono sottoscritti dall’azienda al momento della compilazione della domanda di richiesta degli aiuti, il loro mancato rispetto determina una riduzione direttamente proporzionale alla recidività dell’inadempimento fino all’annullamento del contributo previsto.

La determinazione della riduzione tiene conto di 4 indici di verifica:

  1. portata dell’infrazione: (impatto dell’infrazione stessa in senso spaziale);
  2. gravità dell’infrazione (entità delle conseguenze dell’infrazione medesima in relazione agli obiettivi del requisito o della norma in questione);
  3. durata dell’infrazione (lunghezza del tempo nel corso del quale perdura l’effetto dell’infrazione e la possibilità di eliminare tale effetto con mezzi ragionevoli);
  4. frequenza dell’infrazione (quante volte è stata ripetuta l’infrazione).

Nel corso degli ultimi anni è stata necessaria da parte dell’Unione Europea una progressiva integrazione dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), e anche a livello regionale sono state indispensabili, con l’evoluzione di numerose normative di carattere ambientale, alcune revisioni e modifiche di quanto in vigore precedentemente.

In Regione Lombardia, con la delibera di giunta entrata in vigore il 1 gennaio 2009, si è recepito il Decreto Ministeriale n. 16809 del 24 novembre 2008 il quale ha apportato l’inclusione per la prima volta del settore vitivinicolo.

Per conoscere in misura maggiormente dettagliata i campi di applicazione dei CGO e BCAA e i relativi adempimenti a carico delle Aziende Agricole è disponibile una scheda di approfondimento consultando il sito internet www.lombardia.coldiretti.it nella sezione Area Ambiente e Territorio.

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